La previsione contrattuale della CMS, ove sia prevista unicamente la misura percentuale di calcolo, in assenza di alcuna specifica su cosa debba intendersi per massimo scoperto (se il debito massimo che il conto raggiunge, anche in un solo giorno, o piuttosto quello che si prolunga per un certo periodo di tempo, o vada calcolato sul complesso dei prelievi effettuati dal correntista), è inficiata da indeterminatezza e genericità. La regolamentazione ex post non può avere efficacia retroattiva (Tribunale di Trieste, sentenza n. 352/2018 pubbl. il 05/06/2018).-